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Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007

ATTIVAZIONE BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A 31 E A 32) E DI STRUMENTO MUSICALE (A 77)

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

VISTI

i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994 con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione dei corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica e sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonché alla frequenza degli studenti;

VISTA

la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge 22 novembre 2002, n. 268 ed in particolare l’articolo 6, comma 2, il quale, fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della musica valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole e per l’ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio;

VISTO

il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

VISTO

il Decreto Ministeriale 109 del 12 novembre 2004 con il quale, fermo restando l’ordinamento curriculare, sono state apportate alcune modifiche all’ordinamento della scuola di Didattica, consentendo di organizzare un percorso formativo in quattro semestri, solo per gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di Conservatorio;

VISTO

il D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

CONSIDERATO

che sono ancora in corso di definizione i decreti attuativi del suddetto regolamento;

RITENUTO

di dover procedere alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della Musica mediante l’istituzione di un corso biennale ad indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante;

RITENUTO

altresì, di attivare un ulteriore indirizzo per la classe di concorso di strumento, sempre con valore abilitante, per corrispondere alle urgenti esigenze di formazione degli insegnanti segnalate dal Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTI

i pareri del CNAM, espressi nelle adunanze dell’11-12 luglio 2007 e del 6-7 settembre 2007;

D E C R E T A

Art.1

ISTITUZIONE DEI CORSI

1. A decorrere dall’anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonchè i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77).

2. La riorganizzazione dei suddetti corsi, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, è trasmessa al Ministero per la relativa approvazione.

Art. 2

DURATA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 1, hanno durata biennale.
Le attività didattiche, articolate in discipline d’ insegnamento, laboratori e attività di Tirocinio pratico-guidato, sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze specifiche per l’esercizio della funzione docente e per le altre finalità previste dai corsi.

2. L’articolazione disciplinare e l’assegnazione dei crediti tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle A) e B). Ciascun Consiglio di corso, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali.

3. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.200 per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non inferiore a 120 ore). L’impegno richiesto allo studente, incluse le attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi accademici , per ogni corso. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l’80% di ogni attività formativa .

Art. 3

AMMISSIONE AI CORSI

1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi accademici di I livello.
Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione anche le lauree in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti conseguiti nel settore scientifico disciplinare L-ART/07.
Costituiscono, inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici conseguiti in un paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.

2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in Discipline Musicali di cui al D.M. 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007. Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto.

3. Limitatamente all’anno accademico 2007 – 2008, per la classe di concorso A77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all’entrata in vigore del presente decreto.
Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio.

4. Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è effettuato da una apposita commissione nominata dal direttore dell’istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della Scuola di Didattica della Musica.

5. Le modalità di verifica dei requisiti, nonché le modalità di ammissione, sono attuate dall’Istituzione prescelta. A tal fine, gli interessati presentano apposita istanza alla predetta Istituzione. Relativamente ai docenti di cui al comma 3, la verifica dei requisiti è effettuata dalle Direzioni Scolastiche Regionali, che trasmetteranno alle Istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti.

6. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, le Istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure.

7. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potrà superare le 35 unità per anno accademico .La ripartizione numerica per ogni classe di concorso è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

8. Per lo svolgimento dei predetti corsi, le Istituzioni possono consorziarsi tra loro e con le Università, anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

9. Le Istituzioni nelle quali non sia presente il corso ordinamentale di didattica della musica possono attivare, comunque, i suddetti corsi biennali, previa autorizzazione ministeriale, in convenzione con altre Istituzioni nelle quali sia attivato il predetto corso ordinamentale.

10. L’esame per l’accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata delle prove.
I candidati di cui al comma 3 non devono sostenere detto esame.

11. Con Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, è fissato – a livello nazionale – il calendario delle prove di ammissione per le classi di concorso di educazione musicale (A31 / A32 ) e di didattica dello strumento ( A 77).

12. In sede di ammissione ciascuna Commissione, nominata dai competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si attiene ai seguenti criteri:
cento punti complessivi, per ciascuna classe di abilitazione, sessanta dei quali riservati alle prove di cui al comma 10 e quaranta punti per la valutazione dei titoli di studio, di ricerca e di servizio, secondo l’allegata tabella C) che costituisce anche parte integrante del presente decreto.

13. La Commissione giudicatrice per l’ammissione ai corsi è presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata da quattro docenti scelti tra quelli della scuola di Didattica della Musica per l’abilitazione nelle classi A 31 e A 32 e da due docenti della scuola di Didattica della Musica, un docente della scuola di Strumento e un docente di discipline integrative per l’abilitazione nella classe di concorso A 77.

14. Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla Commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non è ammessa l’iscrizione a più di un corso.

Art. 4

TITOLO RILASCIATO

1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici.

2. All’esame finale di diploma si è ammessi previo superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio.

3. Al fine dell’acquisizione dei relativi crediti, per ogni insegnamento è prevista una verifica o
esame, effettuata da un’ apposita Commissione nominata dal Direttore al cui esito viene attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Detta Commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato è composta dal docente della disciplina e da un altro docente del corso.
In caso di non superamento dell’esame lo studente può essere ammesso a sostenere la medesima prova in una successiva sessione di esame.

4. L’esame finale avente valore di esame di Stato, consiste
- Per l’abilitazione nella classe di concorso A 31 / A 32:
a) nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;
b) nell’elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una terna proposta dalla Commissione. Il candidato avrà a disposizione 48 ore di tempo, senza clausura, per l’elaborazione del progetto che verrà, poi, illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la Commissione.
- Per l’abilitazione nella classe di concorso A 77:
a) nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;
b) in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima .

5. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l’esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione all’esame finale, costituito dalla media dei voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell’esame finale.

Art. 5

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI ESAMI FINALI

1. Le commissioni giudicatrici per l’esame finale sono composte dal Direttore dell’Istituzione o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente dell’insegnamento argomento di tesi del candidato, dal supervisore del tirocinio e da un rappresentante del Ministero dell’Università e Ricerca
ART.6
NORME TRANSITORIE
1. E’ garantito agli studenti iscritti alla scuola di Didattica della musica, o ai corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, di concludere il corso di studi secondo il precedente ordinamento di cui ai Decreti Ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994, nonché al Decreto Ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004. E’, altresì, riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvederà, anche, al riconoscimento dei crediti relativi al percorso già svolto.

2. I Diplomi di Didattica della Musica, conseguiti al termine dei percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della Musica ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del D.M. 109/04 sono equivalenti ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di cui all’articolo 1, comma 1, per la classe di concorso A 31/ A 32.

3. In prima applicazione, nelle more dell’emanazione della normativa in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni Scolastiche Regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

4. A partire dall’anno accademico 2007- 2008, non sono più ammesse iscrizioni ai corsi di Didattica della musica del previgente ordinamento, nonché ai corsi modificati dal D.M. 109/04.

ART. 7
NORME FINALI

1. I bandi di concorso predisposti dalle Istituzioni prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 settembre 2007
Prot. n. 137/2007

IL MINISTRO

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